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Spese di giustizia

UFFICIO UNICO LIQUIDAZIONI SPESE DI GIUSTIZIA

Codice IPA: TYSP7P
Codice Fiscale: 80011170836

LE SPESE DI GIUSTIZIA

La materia relativa alle spese di giustizia è regolamentata dal testo unico D.P.R. 115/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Opuscolo informativo

Scheda anagrafica difensore e modalità di pagamento

Scheda Anagrafica per ausiliari del magistrato – CTU - Periti

Informazioni generali per Istanza di liquidazione degli ausiliari del magistrato - Periti e CTU

Istanza Liquidazione per Ausiliari del Magistrato – CTU - Periti

Istanza di liquidazione Interprete Traduttore

PROCEDURA LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI AUSILIARI DEL GIUDICE ED AI DIFENSORI

Le istanze di liquidazione delle spese di giustizia vanno presentate esclusivamente in via telematica, attraverso il software ministeriale “LSG GIUSTIZIA - SIAMM”. 

Per depositare l’istanza di liquidazione è necessario, innanzitutto, procedere con la registrazione sulla piattaforma LSG GIUSTIZIA - SIAMM, raggiungibile attraverso il portale https://lsg.giustizia.it.

Il servizio consente ai difensori di parte ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato, ai difensori d’ufficio beneficiari di pagamenti in materia di spese di anticipate dall’erario nonché agli ausiliari del magistrato, di predisporre ed inviare le istanze di liquidazione.

A tal fine questo Tribunale per i Minorenni ha predisposto un “vademecum” circa le modalità operative per la trasmissione delle istanze reperibile al seguente link: http://www.tribmin.messina.giustizia.it/it/Content/Index/57599.

La cancelleria riceve l’istanza telematica e forma il fascicolo contenente l’istanza medesima e tutta la documentazione allegata.

Successivamente, l’ordinativo di pagamento emesso dal cancelliere (artt. 165-166 t.u. ) ovvero il decreto di pagamento emesso dal magistrato (art. 168-169 t.u.) vengono notificati alle parti.

Decorsi 30 gg. dall’ultima notifica, gli ordinativi di pagamento ovvero i decreti di pagamento diventano esecutivi ed è possibile liquidarli tramite mandato di pagamento e conseguente accredito sul conto corrente (bancario o postale) del beneficiario.

Con riferimento alle istanze di liquidazione formulate dai difensori d’ufficio ( art. 118 testo unico) nell’ambito del procedimento penale minorile, si evidenzia che le spettanze verranno liquidate soltanto per l’attività defensionale svolta sino al raggiungimento della maggiore età da parte dell’imputato (vedasi in proposito la sentenza n. 3495 del 03/04/2008 Corte di Cassazione Sezione IV^ Penale-Presidente Marini).

Qualora l’attività defensionale sia invece stata svolta successivamente al raggiungimento della maggiore età da parte dell’imputato, il difensore d’ufficio dovrà attivare la procedura per il recupero dei credi professionali ed onorari, nelle forme previste dalle norme in vigore (art. 116 testo unico).

PROCEDURA LIQUIDAZIONE SPESE ED INDENNITA' AI TESTIMONI

Ai testimoni non residenti spetta, per come stabilito dall'art. 46 del testo unico, il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato (N.B. la richiesta di autorizzazione per l'utilizzo del mezzo aereo deve essere formulata preventivamente al competente magistrato).
Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea.
Oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute, ai testimoni spetta inoltre l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impegnata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame; quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e ritorno.
Ai testimoni residenti spetta invece unicamente l'indennità di euro 0,36 al giorno. I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all'interno del Comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale devono essere sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo (art. 45 T.U.).
Ai dipendenti pubblici chiamati come testimoni per fatti inerenti il servizio. Spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli artt. 45 e 46 del T.U., salva l'integrazione sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza (art. 48 T.U.).
Al testimone minore degli anni 14 non spetta invece nessuna indennità. Il rimborso spese e le indennità di cui agli artt. 45 e 46 del T.U. spettano agli accompagnatori dei testimoni minori degli anni 14 o di invalidi gravi, ai sensi art. 3 della legge 5 Febbraio 1992 n. 104, sempre che essi stessi non siano testimoni (art. 47 T.U.).
 
Il testimone, per ottenere il rimborso spese e le indennità spettanti,  deve compilare il modulo di richiesta allegando allo stesso la seguente documentazione:
  • ATTO DI CITAZIONE CON RELATA DI NOTIFICA IN ORIGINALE 
  • ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALL’UDIENZA RILASCIATA DAL CANCELLIERE IN AULA
  • DOCUMENTI DI VIAGGIO (biglietti-scontrini o altro)
  • eventuale AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE PER L'UTILIZZO DEL MEZZO AEREO
Nel caso di testimoni appartenenti alle forze dell'ordine, che non hanno potuto usufruire del viaggio gratuito sui mezzi di linea per mancanza di convenzioni regionali, gli stessi dovranno produrre, oltre alla documentazione sopra indicata, anche il modello di autocertificazione scaricabile dal link sottostante, unitamente all'istanza di liquidazione spese di viaggio e indennità. 
 

CONTATTI:

Sig. Ivan CHILLE’ (Funzionario Giudiziario Area III/F1)
Tel. 0902937370
e-mail : tribmin.messina@giustizia.it
PEC: prot.tribmin.messina@giustiziacert.it